| 34.- collaborazione
operativa
Il consulente, quando opera in un’Istituzione e specificatamente
in un Consultorio familiare, collabora con i diversi operatori
e figure professionali, si avvale delle loro competenze specialistiche,
contribuisce a perseguire le finalità e gli scopi dell’istituzione,
partecipa attivamente al gruppo di lavoro interdisciplinare.
35.- prestazioni professionali per terzi
Quando si acconsente a fornire prestazioni professionali,
dietro richiesta di Enti, Istituzioni e soggetti esterni al
rapporto di lavoro e di collaborazione, si è tenuti
a chiarire con gli stessi e con l'utente della prestazione
la natura e gli scopi dell’intervento, nonché
l’uso al quale l’intervento è finalizzato,
rilasciando possibilmente certificazioni di avvenuto intervento,
senza entrare in merito ai contenuti dello stesso.
36.- prestazioni a minori o interdetti
L’erogazione di prestazioni professionali a soggetti
minorenni o interdetti è subordinata al consenso di
chi esercita nei loro confronti la potestà genitoriale
o la tutela, fatti salvi i casi in cui tali prestazionisiano
ravvisate urgenti o indilazionabili per la salute, l’integrità
e lo sviluppo psico-fisico dei soggetti indicati.
Ecco le altre sezioni:
GENERALITA'
PROFESSIONALITA'
RAPPORTI CON GLI UTENTI
PROCEDURE DI LAVORO
TARIFFA PROFESSIONALE
NORME FINALI
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