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18.- segreto professionale
Il consulente deve mantenere il segreto su tutto ciò che
gli è confidato o che può conoscere in ragione della
sua professione; deve altresì mantenere il riserbo sulle
prestazioni professionali effettuate o programmate, anche nel confronto
dei familiari dell'utente.
19.- estensione del segreto professionale
La partecipazione di notizie ed informazioni ad altri consulenti
o ai membri del gruppo di lavoro consultoriale è da considerarsi
estensione del segreto professionale. Deve avvenire di norma con
il consenso degli interessati, rispettando il massimo della riservatezza
anche nei riguardi del gruppo di lavoro consultoriale, e soltanto
in funzione di una sempre migliore qualità della prestazione
professionale.
20.- rivelazione del segreto professionale
Il segreto professionale può essere rivelato soltanto con
il consenso dell'interessato, previa specifica informazione sulle
conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa.
Il consulente limita allo stretto necessario il riferimento di quanto
appreso in occasione del proprio rapporto professionale di consulenza,
valutando con prudenza le ipotesi nelle quali la propria doverosa
riservatezza comporti gravi pericoli per la vita o per la salute
psico-fisica di terze persone.
21.- consulenza in gruppo
Nel caso di consulenza che si svolga in gruppo, il consulente è
tenuto ad invitare con fermezza gli utenti ad attenersi alla riservatezza
per quanto riguarda la composizione del gruppo stesso, ai contenuti
e allo svolgimento delle sedute.
22.- libera scelta
In ogni contesto professionale il consulente deve adoperarsi affinché
sia il più possibile rispettata da parte dell'utente la libertà
di scelta del professionista cui rivolgersi.
23.- incompatibilità professionale
E’ professionalmente sconveniente e deontologicamente scorretto
iniziare e mantenere un rapporto professionale con persone con le
quali si sia in rapporto di stretta parentela o con le quali si
abbiano relazioni affettive o sessuali. E’ doveroso astenersi
dall’instaurare dette relazioni, pena la cessazione immediata
della prestazione.
24.- interruzione del rapporto professionale
Se, dopo attenta valutazione, il consulente constata che l'utente
non trae alcun beneficio dalle sedute e che non è ragionevolmente
prevedibile che trarrà giovamento dal loro proseguimento,
concorda l’interruzione del rapporto di consulenza. Parimenti
il consulente rispetta gli ambiti e i limiti della sua professione;
egli, di propria iniziativa o se richiesto, indirizza opportunamente
l'utente della prestazione ad altri consulenti o a professionisti
di altre discipline.
25.- controindicazione al rapporto professionale
Il consulente, quando riconosce che i propri problemi personali
o le proprie particolari sensibilità o reattività
in determinati campi possono rendere inadeguata la propria prestazione,
si astiene dall’intraprendere o dal proseguire il rapporto
professionale.
26.- documentazione
Il consulente documenta la propria attività di lavoro tramite
la tenuta di una cartella personale per ogni utente e\o per ogni
coppia ovvero nucleo familiare.
Ecco le altre sezioni:
GENERALITA'
PROFESSIONALITA'
PROCEDURE DI LAVORO
RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI
TARIFFA PROFESSIONALE
NORME FINALI |
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