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18.- segreto professionale
Il consulente deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve altresì mantenere il riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, anche nel confronto dei familiari dell'utente.

19.- estensione del segreto professionale
La partecipazione di notizie ed informazioni ad altri consulenti o ai membri del gruppo di lavoro consultoriale è da considerarsi estensione del segreto professionale. Deve avvenire di norma con il consenso degli interessati, rispettando il massimo della riservatezza anche nei riguardi del gruppo di lavoro consultoriale, e soltanto in funzione di una sempre migliore qualità della prestazione professionale.

20.- rivelazione del segreto professionale
Il segreto professionale può essere rivelato soltanto con il consenso dell'interessato, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa. Il consulente limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in occasione del proprio rapporto professionale di consulenza, valutando con prudenza le ipotesi nelle quali la propria doverosa riservatezza comporti gravi pericoli per la vita o per la salute psico-fisica di terze persone.

21.- consulenza in gruppo
Nel caso di consulenza che si svolga in gruppo, il consulente è tenuto ad invitare con fermezza gli utenti ad attenersi alla riservatezza per quanto riguarda la composizione del gruppo stesso, ai contenuti e allo svolgimento delle sedute.

22.- libera scelta
In ogni contesto professionale il consulente deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata da parte dell'utente la libertà di scelta del professionista cui rivolgersi.

23.- incompatibilità professionale
E’ professionalmente sconveniente e deontologicamente scorretto iniziare e mantenere un rapporto professionale con persone con le quali si sia in rapporto di stretta parentela o con le quali si abbiano relazioni affettive o sessuali. E’ doveroso astenersi dall’instaurare dette relazioni, pena la cessazione immediata della prestazione.

24.- interruzione del rapporto professionale
Se, dopo attenta valutazione, il consulente constata che l'utente non trae alcun beneficio dalle sedute e che non è ragionevolmente prevedibile che trarrà giovamento dal loro proseguimento, concorda l’interruzione del rapporto di consulenza. Parimenti il consulente rispetta gli ambiti e i limiti della sua professione; egli, di propria iniziativa o se richiesto, indirizza opportunamente l'utente della prestazione ad altri consulenti o a professionisti di altre discipline.

25.- controindicazione al rapporto professionale
Il consulente, quando riconosce che i propri problemi personali o le proprie particolari sensibilità o reattività in determinati campi possono rendere inadeguata la propria prestazione, si astiene dall’intraprendere o dal proseguire il rapporto professionale.

26.- documentazione
Il consulente documenta la propria attività di lavoro tramite la tenuta di una cartella personale per ogni utente e\o per ogni coppia ovvero nucleo familiare.

Ecco le altre sezioni:
GENERALITA'
PROFESSIONALITA'

PROCEDURE DI LAVORO
RAPPORTO CON LE ISTITUZIONI
TARIFFA PROFESSIONALE
NORME FINALI

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