Art. 1
Possono fare parte dell’Associazione coloro che si impegnano
senza riserve ad accettare e a fare rispettare le finalità
e gli scopi dell’Associazione, nonché le metodologie
professionali specifiche. Nessun Socio potrà essere
discriminato per le sue ideologie politiche o religiose.
Art. 2
All’atto dell’ammissione nell’Associazione,
ogni Socio deve Impegnarsi:
a) ad accettare le norme statutarie dell’Associazione;
b) a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie
promosse
dal Consiglio Direttivo.
Art. 3
La quota annuale di adesione e determinata dall’Assemblea
su proposta del Consiglio Direttivo e deve essere versata
da tutti i Soci entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera b) dello statuto,
sarà ritenuto qualificante per l’Associazione
un corso di formazione professionale organizzato da Ente pubblico
o privato, previo accertamento dell’Associazione stessa,
della durata di almeno un triennio, che tenga conto dei seguenti
fondamentali criteri:
a) preparazione teorica di base nelle varie discipline psicologiche,
sessuologiche, sanitarie, sociologiche, giuridiche e nelle
altre scienze umane, in quegli aspetti che interessino le
problematiche inerenti il singolo, la coppia e il nucleo familiare;
b) conoscenza di almeno due scuole teoriche di intervento
di consulenza.
c) apprendimento delle dinamiche di gruppo e partecipazione
a gruppi di discussione;
d) supervisione individuale o supervisione di gruppo, che
consenta all’allievo di scoprire la validità
delle proprie motivazioni e di maturare la propria personalità
ai fini della consulenza;
e) esercitazioni pratiche, che consentano la verifica, a livello
professionale, di quanto l’allievo ha appreso e maturato;
f) apprendimento delle tecniche di documentazione del proprio
lavoro.
g) verifiche di passaggio agli anni successivi e discussione
di tesi finale.
Art. 5
Ai corsi di formazione ritenuti qualificanti dall’Associazione,
e cheterranno conto dei criteri di cui all’art. 4 del
presente Regolamento, l’ammissione sarà subordinata
all’esito favorevole di un colloquio selettivo che tenda
a chiarire, per quanto possibile, le motivazioni personali
alla professione e le attitudini personali.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c) dello Statuto,
ogni candidatoSocio Effettivo dovrà documentare il
servizio di consulenza esercitato all’interno di un
Consultorio o analoga struttura da almeno due anni, la casistica
e l’attività prevista dal servizio stesso, per
un minimo di 200 ore e di 4 casi trattati.
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