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Art. 7
I requisiti (corsi, o tirocinio, o attività consultoriale)
previsti per l’ammissione ai Soci Aggregati dall’art.
5, comma 3 dello Statuto sono:
a) aver frequentato un corso avente le caratteristiche indicate
nell’art. 4 del presente Regolamento;
b) svolgere tirocinio mediante la partecipazione alle attività
consultoriali, alle riunioni di équipe, alle supervisioni
di gruppo, iniziando l’attività di consulenza sotto
la responsabilità di un Socio Effettivo (tutor).
c) la domanda di ammissione a Socio Aggregato dovrà essere
corredata da :
1. titolo di studio
2. attestato di partecipazione al corso di formazione alla consulenza
3. curriculum delle attività svolte, controfirmato dal responsabile
del servizio
Sulla domanda di ammissione il Consiglio Direttivo delibererà
a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
Art. 8
Per l’ammissione a Socio Effettivo il Consiglio Direttivo
nominerà di volta in volta una Commissione composta da almeno
due Soci Effettivi, con l’incarico di accertare il possesso
dei requisiti richiesti e di verificare la preparazione personale
e il raggiunto livello di capacità di intervento nella consulenza.
Della Commissione esaminatrice non potranno far parte i Soci presentatori
del candidato. La Commissione, esauriti i propri compiti, riferirà
al Consiglio Direttivo, mediante la presentazione degli appositi
verbali, compilati e firmati. Al Consiglio è comunque riservata
ogni deliberazione definitiva sull’ammissione.
Art. 9
Sulla ammissione, il Consiglio Direttivo delibererà a maggioranza
di due terzi dei suoi membri. Il provvedimento di rigetto deve essere
motivato, e sarà comunicato all’interessato. Contro
il provvedimento di rigetto è ammesso il ricorso ai Probiviri
entro un mese dalla sua comunicazione per lettera raccomandata,
con ricevuta di ritorno.
Art. 10
La domanda di ammissione con gli allegati, il parere scritto dalla
commissione esaminatrice, copia della delibera di ammissione, nonché
tutta la documentazione proveniente dall’attività del
consulente coniugale, saranno raccolti in una cartella personale
a lui intestata, e conservata nell’archivio riservato che
è costituito presso la sede dell’Associazione.
Art. 11
Ogni Socio dell’A.I.C.C. e F. si impegna a partecipare almeno
una volta all’anno ai corsi, seminari, congressi, gruppi e
quanto altro che - organizzati dall’Associazione o da altri
Enti o da privati - possano costituire formazione permanente e perfezionamento
della professionalità.
Art. 12
La qualità di Socio si perde per dimissioni, che vanno indirizzate
per iscritto al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto
immediato, salvo l’obbligo del versamento delle quote sociali
maturate. È considerato dimissionario il Socio che non versi
la quota entro il termine fissato e persista in tale omissione per
il periodo di sei mesi successivi alla richiesta rivoltagli con
lettera raccomandata. La qualità di Socio si perde anche
per decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo qualora si ravvisi
un comportamento del Socio contrario agli scopi e allo spirito dell’Associazione
o, comunque, all’etica professionale. Il provvedimento di
decadenza però potrà essere impugnato dall’interessato
avanti al collegio dei Probiviri nel termine di trentagiorni dalla
comunicazione scritta. Il Socio recedente o decaduto non ha diritto
alla restituzione delle quote versate.
Art. 13
I Soci Effettivi in Assemblea eleggono i membri del Consiglio Direttivo,
che restano in carica tre anni. Immediatamente dopo la loro designazione,
i membri del Consiglio Direttivo si riuniscono in separata seduta,
eleggendo nel loro interno un Presidente.
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