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Art. 1 - Denominazione
È costituita l’Associazione Italiana Consulenti Coniugali
e Familiari (A.I.C.C. e F.). La sede è stabilita in base
alle esigenze organizzativi con delibera del Consiglio. L’Associazione
non persegue fini di lucro.
Art. 2 - Definizione
Il consulente della coppia e della famiglia è il professionista
socio educativo che:
a) Attua percorsi centrati su atteggiamenti e tecniche di accoglienza,
ascolto e auto ascolto che valorizzino la persona nella totalità delle
sue componenti
b) Si avvale di metodologie specifiche che agevolano i singoli,
la coppia e il nucleo familiare nelle dinamiche relazionali a mobilitare
le risorse interne ed esterne per le soluzioni possibili
c) Si integra, ove occorra, con altri specialisti
d) Agisce nel rispetto delle convinzioni etiche delle persone e
favorisce in esse la maturazione che le renda capaci di scelte
autonome e responsabili
e) E’ tenuto al segreto professionale
Art. 3 - Albo
L’Associazione tiene ed aggiorna l’Albo di coloro che
ritiene abilitati inItalia all’esercizio della professione
di consulente coniugale e familiare.
Art. 4 - Scopi
L’Associazione si propone di:
a) tutelare la professionalità del consulente;
b) promuovere lo studio dei problemi relativi alla consulenza coniugale
e familiare;
c) preparare direttamente o servendosi di altre istituzioni qualificate,all’esercizio
della consulenza alla persona, alla coppia ed al nucleo familiare
e, secondo i criteri della formazione permanente, favorire l’aggiornamento
dei consulenti e degli specialisti di consultorio;
d) adoperarsi per ottenere il riconoscimento della qualifica di
consulente coniugale e familiare;
e) sensibilizzare l’opinione pubblica ed i responsabili di
enti pubblici ai problemi ed alle esigenze della consulenza co-niugale
e familiare;
f) instaurare e mantenere contatti con gli organismi nazionali ed
internazionali che operano nei settori della formazione, della consulenza
e dell’intervento sulla famiglia;
g) realizzare ricerche, studi, pubblicazioni, documentazioni inerenti
all’attività consultoriale e all’intervento nella
famiglia. Per il raggiungimento degli scopi predetti, l’Associazione
può costituire commissioni di studio, indire convegni, prendere
ogni altra iniziativa utile ed idonea.
Art. 5 - Soci
L’Associazione è composta da Soci Effettivi, Soci Aggregati
e Soci Onorari. Per diventare Soci Effettivi sono necessari i seguenti
requisiti:
a) titolo di studio di scuola media superiore;
b) avere frequentato con esito positivo un corso (organizzato da
ente pubblico o privato) ritenuto qualificante dall’Associazione;
c) esercitare un servizio di consulenza alla persona, alla coppia
e al nucleo familiare all’interno di un consultorio familiare
o di analogo servizio da almeno due anni all’atto della richiesta
di associazione, secondo i metodi della consulenza alla persona,
alla coppia ed alla famiglia ed in conformità alle norme
previste dal Regolamento dell’Associazione;
d) aver superato l’esame previsto all’art. 6. Sono Soci
Aggregati coloro che, in possesso di titolo di studio di scuola
media superiore, pur non avendo tutti i requisiti per essere ammessi
come Soci Effettivi, accettano senza riserve lo Statuto dell’Associazione
e le norme del Regolamento, hanno frequentato corsi, svolgono tirocinio,
espletano attività di consulenza, secondo le norme del Regolamento
e sono autorizzati ad esercitare la consulenza familiare sotto la
responsabilità di un Socio Effettivo. L’AICCeF abilita
all’esercizio della libera professione i Soci Effettivi iscritti
da almeno tre anni. Sono Soci Onorari, oltre ai Presidenti uscenti,
coloro che per particolari meriti nel campo della consulenza familiare
sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo all’unanimità
con ratifica dell’Assemblea.
Art. 6 - Ammissione di nuovi Soci
Le domande di ammissione vanno presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo dell’Associazione, e devono essere corredate dalle
firme di due Soci Effettivi. Il richiedente, per diventare Socio
Effettivo, deve dichiarare di impegnarsi a svolgere l’attività
di consulente coniugale e familiare in seno ai consultori pubblici
o privati, o di servizio ritenuto analogo dal Consiglio Direttivo,
nel pieno rispetto delle finalità che l’Associazione
si propone. Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo
dell’Associazione. L’idoneità all’esercizio
della consulenza familiare è accertata da un'apposita commissione,
nominata dal Consiglio Direttivo, mediante uncolloquio personale
e la valutazione dei titoli e documenti del candidato.
Art. 7 - Patrimonio sociale
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle
quote di partecipazione dei Soci, dai contributi versati da persone
o enti, e da ogni altra sopravvenienza attiva.
Art. 8 - Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci,
il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Revisori dei Conti, i Probiviri
Art. 9 - L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci determina l’orientamento generale
dell’attività sociale, delibera sul bilancio, elegge
fra i Soci Effettivi il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti,
i Probiviri, e decide su tutte le questioni ad essa proposte dal
Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce
ogni anno ed è convocata con preavviso di almeno trenta giorni
dal Presidente che, unitamente al Consiglio Direttivo, ne stabilisce
l’ordine del giorno e ne presiede i lavori. L’Assemblea
straordinaria può essere convocata dal Presidente per propria
iniziativa o su richiesta di un quinto dei Soci, d’urgenza
con congruo preavviso. Nell’Assemblea i Soci Effettivi hanno
voto deliberativo ed i Soci Aggregati hanno voto consultivo. L’Assemblea
è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione
di almeno la metà dei Soci Effettivi ed in seconda convocazione
con la presenza almeno di un numero di Soci pari a quello dei componenti
il Consiglio Direttivo in carica. I Soci hanno facoltà di
farsi rappresentare per delega da un altro Socio; nessun Socio comunque
potrà essere portatore di più di una delega. L’Assemblea
delibera a maggioranza assoluta. Le modifiche dello Statuto richiedono
il voto favorevole della metà più uno dei Soci Effettivi.
Si ritengono valide le modifiche dello Statuto approvate con la
votazione per posta, purchè giunta entro la data di fissazione
dell’Assemblea, per l’approvazione delle modifiche stesse.
Art. 10 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri
non inferiore a sette e non superiore a quindici. I membri del Consiglio
Direttivo sono eletti per un triennio e sono rieleggibili. Il Consiglio
Direttivo è validamente costituito con la presenza della
metà dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice. Il
Consiglio Direttivo, con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri,
elegge al suo interno il Presidente e, ove occorra, uno o due Vice
Presidenti. Il Consiglio Direttivo promuove l’attività
dell’Associazione, forma il bilancio preventivo e consuntivo,
propone l’importo delle quote sociali, amministra i fondi
sociali, delibera su tutti gli oggetti concernenti la vita dell’Associazione.
Il Presidente sceglie nell’ambito del Consiglio Direttivo
o tra i Soci unSegretario dell’Associazione. Al Consiglio
Direttivo spetta di vigilare che i Soci aderenti all’Associazione,
si trovino nelle condizioni di cui all’art. 5. A tale scopo
il Consiglio Direttivo provvede agli eventuali accertamenti a mezzo
di persone qualificate, all’uopo delegate e prende gli opportuniprovvedimenti,
contro i quali e ammesso il ricorso ai Probiviri. Il Consiglio Direttivo
approva ed aggiorna il Regolamento dell’Associazione, salvo
ratifica dell’Assemblea, nei limiti posti dal presente Statuto.
Esso può delegare, per singoli atti e a tempo determinato,
i suoi poteri al Presidente. Il Presidente rappresenta a tutti gli
effetti l’Associazione, da esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea
e del Consiglio Direttivo, adotta in caso di urgenza gli opportuni
provvedimenti, convoca, almeno due volte all’anno, il Consiglio
Direttivo. In caso di vacanza di un membro qualsiasi del Consiglio
Direttivo, esso viene sostituito dal primo non eletto.
Art. 11 - Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde o per dimissioni, o per decadenza.
Le dimissioni devono essere notificate al Presidente, il quale ne
riferisce al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità
di Socio è dichiarata dal Consiglio Direttivo; contro il
relativo provvedimento è ammesso esclusivamente il ricorso
al Collegio dei Probiviri.
Art. 12 - Revisore dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri, esercita
la vigilanza contabile sull’amministrazione dell’Associazione
e ne riferisce all’Assemblea dei Soci. I Revisori dei Conti
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 13 - Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri, decide inappellabilmente
come arbitro amichevole su tutte le controversie tra i Soci e l’Associazione.
Art. 14 - Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite e non danno diritto ad alcun
compenso o emolumento.
Art. 15 - Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione si verifica di diritto quando
il numero dei Soci Effettivi divenga inferiore a dieci. In ogni
altro caso può esser deliberato, a maggioranza assoluta,
dall’Assemblea di tutti i Soci Effettivi. In caso di scioglimento
tutto quanto e di proprietà e dotazione dell’Associazione
sarà devoluto a favore di enti che operano nel settore della
famiglia.
Art. 16
L'A.I.C.C.eF. pubblica periodicamente il proprio notiziario. |
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