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Le ultime decisioni del Consiglio Direttivo

23 MAR 2021

Nella riunione del Consiglio Direttivo AICCeF, avvenuta il 18 marzo scorso, dalle ore 18 alle ore 21, sono state prese importanti decisioni per la vita associativa degli iscritti e per i rapporti con enti e istituzioni esterne.

In particolare:

1. CISPeF. La rinuncia di questa Scuola di formazione in consulenza familiare al riconoscimento dell’AICCeF ed alla adesione al Codice di autoregolamentazione delle Scuole di formazione e l’AICCeF, ha prodotto la revoca del Patrocinio e dei CFP precedentemente attribuiti per gli eventi formativi da essa programmati. Questi potranno essere nuovamente richiesti come Ente non aderente.

Il CISPeF è stato invitato, nuovamente, ad un incontro a distanza, tra il Consiglio e il suo staff, per definire la validità dei Diplomi che saranno rilasciati da questa scuola nel prossimo futuro e la continuità di formazione degli allievi, dei vari anni di corso, che hanno iniziato il percorso didattico in base ai principi e all’autorevolezza dell’AICCeF.

2. Appartenenza a due Associazioni professionali. Il Consiglio si è posto l’interrogativo se sia possibile per un professionista socio-educativo essere iscritto a due o più Associazioni di categoria.

È stato preso in esame l’art. 5 del Codice deontologico del Consulente familiare, che stabilisce: Il consulente, iscritto contemporaneamente ad altri Ordini od Albi professionali, esercita la sua professione di consulente nel doveroso rispetto di ambiti e competenze>. Da tale norma si evince che è sicuramente possibile, per il Consulente Familiare, essere iscritto a Ordini o Albi professionali, ed esercitare la professione riservata dalla legge per tali categorie, nel caso in cui egli possegga il titolo richiesto per l’iscrizione a tali professioni ordinistiche.

Diverso è il caso di iscrizione ad una altra professione, non ordinistica ma disciplinata dalla legge n.4 del 2013.

Il riferimento dell’articolo 5 del C. Deontologico ad “ambiti e competenze” induce a interpretare che, fino a che l’altra professione esercitata non rientra negli ambiti e nelle competenze della consulenza familiare, la cosa sia possibile. Quando cioè si tratta di ambiti specifici e finalità differenti rispetto alla consulenza familiare (es. il mediatore familiare), oppure quando le competenze derivano da una metodologia analoga ma basata su principi diversi dalla consulenza familiare (es. il counselor).

Altro discorso, per un Consulente della Coppia e della Famiglia, è quello di voler appartenere ad un’altra associazione che intende tutelare professionisti che operano nel medesimo campo della relazione d’aiuto e della consulenza familiare, che adotta terminologie professionali simili e assonanti a quelle dell’AICCeF, che prevede regole autonome per l’acquisizione della qualifica professionale (Diploma), per la formazione del percorso e del tirocinio professionale, per la formazione permanente. E, soprattutto, che adotta, o dovrà adottare, un Codice deontologico necessariamente diverso dal Codice deontologico del Consulente familiare.

In relazione a tali aspetti il Consiglio Direttivo, su parere del Collegio dei Probiviri specificatamente interpellato, ha valutato che l’iscrizione di un Consulente della Coppia e della Famiglia ad un’altra Associazione professionale che persegue i medesimi scopi dell’AICCeF e tutela professionisti che esercitano nel medesimo ambito e con le medesime competenze, palesa una chiara situazione di conflitto d’interessi, prevista dall’art. 12 del Regolamento generale della nostra Associazione, che comporta la decadenza dalla qualità di Socio.

Conflitto che si concretizza quando è necessario effettuare la scelta dei principi deontologici da seguire, le regole di tirocinio da adottare, la formazione permanente da frequentare, l’Attestazione di qualità da acquisire e la tutela assicurativa da applicare.

Pertanto il Consiglio Direttivo dell’AICCeF ha ritenuto che non è ammissibile, per il professionista Consulente della Coppia e della Famiglia, essere iscritto contemporaneamente ad associazioni che tutelano la medesima figura professionale e perseguono analoghe finalità.

 

3. UZBEKISTAN. Dopo i lusinghieri apprezzamenti sulla nostra organizzazione professionale, ricevuti alla fine dello scorso anno, dall'Ambasciata in Italia della Repubblica dell'Uzbekistan, e la successiva richiesta di collaborazione con l'Istituto "Makhalla e Famiglia" del Ministero uzbeko per la famiglia, che sta studiando l’esperienza internazionale nei rapporti  familiari e nelle relazioni matrimoniali, avvenuta nel webinar del 3 febbraio scorso, l’Ambasciata ha proposto ufficialmente alla Presidente AICCEF,  Stefania Sinigaglia, di firmare un Accordo di partnership stabile, della durata di 5 anni, per effettuare ricerche, studi, convegni e formazione  congiunte, nel campo dello sviluppo e del rafforzamento delle istituzioni della famiglia e del matrimonio e realizzare progetti comuni in tali campi, che prevedano anche uno scambio di operatori  e la formazione sul campo.

Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, ha deliberato di accettare i contenuti e i termini di tale Accordo internazionale e ne ha autorizzato la ratifica. Inoltre ha provveduto alla costituzione di un gruppo di lavoro, formato da quattro Consiglieri, che si interfaccerà direttamente con l’Ambasciata uzbeka e con gli organi preposti, per tutto il periodo della durata dell’Accordo.

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