Le Scuole o le Agenzie di formazione che volessero richiedere all'AICCeF il riconoscimento come Scuola di formazione in Consulenza Familiare, ai sensi dell'art.5 del Regolamento Generale dell'Associazione, devono attenersi a quanto di seguito indicato.
-Che ritiene essenziale che le Scuole di Formazione in Consulenza Familiare seguano criteri omogenei nella formazione della Consulenza familiare, sia nei contenuti generali e metodologici della didattica impartita agli allievi, sia nella preparazione teorica e pratica degli aspiranti diplomandi in Consulenza Familiare;
-che considera fondamentale, per la salvaguardia e la tutela della professione di Consulente della Coppia e della Famiglia, che i Diplomi rilasciati dalla Scuole di formazione siano aderenti ai principi dello Statuto dell’AICCeF, qualificanti ai fini della professione di Consulente della coppia e della famiglia e rispecchino gli standard qualitativi e di qualificazione professionale della Consulenza Familiare;
-che riconosce che la legge 14 gennaio 2013, n.4, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, ha introdotto nuove regole per la disciplina delle professioni intellettuali non organizzate in ordini o collegi, per coloro che liberamente le esercitano e per le Associazioni professionali che tutelano tali professionisti e che la suddetta normativa ha imposto alle Associazioni professionali di vigilare sui propri iscritti al fine di garantire i clienti consumatori sulla regolarità dei titoli di studio e dei diplomi professionali posseduti dai professionisti e di vigilare sull’applicazione degli standard qualitativi professionali degli iscritti all’Elenco professionale;
RICHIEDE
alla Scuola di formazione in consulenza familiare, che si propone per il riconoscimento da parte dell’AICCeF come Scuola aderente, di aderire ai principi ed alle regole concordate e contenute nel
.CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE SCUOLE IN CONSULENZA FAMILIARE ADERENTI ALL'AICCeF.
In particolare:
Il percorso di formazione in Consulenza Familiare deve essere di durata triennale con almeno 600 ore complessive di formazione, comprensive di:
L’Associazione A.I.C.C.eF. offre alla Scuola convenzionata le seguenti opportunità:
L’Associazione A.I.C.C.eF.:
Procedimento di riconoscimento.
L’Aiccef ricevuta la domanda di riconoscimento, compilata su modello approvato, avvia il procedimento di riconoscimento, che inizia con la verifica dei presupposti di base e dell’aderenza del progetto formativo ai principi del CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE,
Accertati i presupposti richiesti, verrà effettuata una visita ispettiva presso la sede della Scuola volta a verificare gli stessi.
Il procedimento continua con la valutazione di tutto il percorso formativo triennale e si conclude con la Delibera di riconoscimento del Consiglio Direttivo dell’AICCeF.
La Convenzione di adesione si riterrà valida fino a che le condizioni di stipula iniziale saranno mantenute inalterate
Le spese della visita ispettiva e di quelle amministrative sono a carico della Scuola richiedente. L’Associazione si riserva di fare visite ispettive periodiche con lo scopo di verificare l’attualità dei requisiti.
Il processo di adesione all'AICCeF inizia con la presentazione di una domanda di riconoscimento e si perfeziona con la delibera del Consiglio Direttivo.
La domanda di riconoscimento, compilata sul modello qui di seguito indicato, va inviata per posta raccomandata alla Segreteria AICCeF, via Tolosano 60, 48018 FAENZA.
Domanda di riconoscimento all'AICCeF di una Scuola di Formazione